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Domanda per assegno di maternità


CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda entro 6 mesi dalla nascita del bambino le madri:

  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento del suo ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

REQUISITI REDDITUALI
Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) rivalutato ogni anno.
Per determinare l'importo della quota differenziale occorre sottrarre dall'importo totale dell'assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l'assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.

CUMULO DEI BENEFICI
L'assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

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