ALLERTA 2 ROSSO PER PM10 DA SABATO 22.01.2022
Pubblicata il 21/01/2022
data 21.01.2022 il raggiungimento del Livello di Allerta 2 (rosso) per le polveri sottili PM10 dal 21.01.2022 fino alla data del prossimo aggiornamento.
In base all’Ordinanza Sindacale n. 55/2021 si riportano di seguito le misure da adottare nel comune di Casier:
MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 2° LIVELLO DI ALLERTA – Rosso –
Divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 alle seguenti categorie di veicoli:
a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c. autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.
Per conoscere nel dettaglio luoghi e tempi si invita a prendere visione dell’Ordinanza consultabile cliccando qui
Il Bollettino di allerta PM10 è disponibile cliccando qui
In base all’Ordinanza Sindacale n. 55/2021 si riportano di seguito le misure da adottare nel comune di Casier:
MISURE DA APPLICARE AL RAGGIUNGIMENTO DEL 2° LIVELLO DI ALLERTA – Rosso –
Divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle ore 18:30 alle seguenti categorie di veicoli:
a. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
b. autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
c. autovetture (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
d. veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.
e. veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
Per conoscere nel dettaglio luoghi e tempi si invita a prendere visione dell’Ordinanza consultabile cliccando qui
Il Bollettino di allerta PM10 è disponibile cliccando qui
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
ordinanza n. 55_2021.pdf | 2.38 MB |